È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18/2020, ormai noto come Decreto “Cura Italia”, con cui sono stati disposti i primi provvedimenti di natura economica, fiscale e finanziaria per arginare le ricadute dell’epidemia COVID-19 su imprese, lavoratori e famiglie.

Il provvedimento stanzia 10 miliardi di euro per il sostegno del lavoro.

Indennità per i lavoratori agricoli, compresi quelli autonomi
Oltre alle misure generali a tutela di imprese e lavoratori, sono state stanziate specifiche risorse per il settore agricolo.
L’articolo 28 del Decreto riconosce un’indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, a condizione che non siano già in pensione o iscritti ad altre forme previdenziali (ad esclusione di quelli iscritti alla Gestione separata).
Rientrano tra i soggetti iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. Pertanto, anche tali categorie avranno diritto all’indennità.
L’indennità è fissata nella somma di euro 600, che sarà corrisposta una tantum per il mese di marzo, previa domanda da presentare all’INPS. Il limite di spesa per tale indennità ammonta a 2.160 milioni di euro.

Anche agli operai agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di lavoro agricolo nel corso del 2019, a condizione che non siano titolari di trattamenti pensionistici, potranno richiedere all’INPS l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. Per questa misura, le risorse stanziate per il 2020 ammontano a 396 milioni di euro (art. 30).
Le indennità di cui agli articoli 28 e 30 non sono cumulabili e, in entrambi i casi, non concorrono alla formazione del reddito.

Cassa integrazione in deroga anche per il settore agricolo

Anche i datori di lavoro agricoli e quelli del settore della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga. Infatti, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo con le organizzazioni sindacali può essere concluso anche in via telematica.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Per i lavoratori del settore agricolo, tale trattamento, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il presente trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio, limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data.

Proroga della domanda di disoccupazione agricola

La presentazione delle domande di disoccupazione agricola dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato e per le figure equiparate, relative alle prestazioni di lavoro del 2019, è prorogata al 1° giugno 2020.
 

Misure a sostegno del settore agricolo

L’articolo 78 del Decreto dispone la possibilità di incrementare fino al 70% le percentuali di anticipi spettanti alle imprese agricole che hanno diritto ad accedere ai contributi PAC. Bisognerà quindi comprendere se, nonostante la proroga dei termini per la presentazione delle Domande Uniche 2020, vi saranno le condizioni per riuscire a presentare in tempo utile le domande, nel mese di giugno agli Organismi Pagatori, al fine di consentire la regolare erogazione degli anticipi.
 

Sono stati stanziati 150 milioni di euro per la costituzione di un fondo presso il MIPAAF per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Il fondo, in regime de minims, è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari, destinati al capitale circolante (ovvero delle risorse finanziarie che consentono la normale operatività delle imprese) e per la ristrutturazione dei debiti. Il fondo interviene anche per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi maturati, negli ultimi due anni, sui mutui contratti dalle imprese del settore, oltre che per sostenere i finanziamenti necessari per l’arresto delle attività di pesca. I criteri e le modalità di accesso a tali risorse, da parte delle imprese, dovranno essere fissati con apposito Decreto del MIPAAF d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Infine, per rilanciare il mercato interno dei prodotti alimentari, sono stati stanziati 50 milioni di euro per il Fondo Nazionale di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

 

Misure Fiscali

Il Decreto sospende gli adempimenti fiscali dall’8 al 31 maggio 2020, compresa quindi la dichiarazione IVA, i cui termini di  presentazione, in scadenza il 30 aprile, sono differiti al 30 giugno 2020.
Il differimento del termine di presentazione della dichiarazione IVA consente di pagare il saldo 2019 anche entro il 30 giugno, con l’applicazione della maggiorazione del 0,40% mensile sulle somme dovute, per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2020.
Per tutti i contribuenti, compresi quelli che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, i versamenti in scadenza il 16 marzo possono essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 20 marzo. Il differimento riguarda, oltre le imposte e le ritenute, anche tutti i debiti nei confronti della pubblica amministrazione, compresi quelli relativi ai contributi  previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il Decreto prevede una sospensione dei versamenti, scadenti dall’8 marzo al 31 marzo 2020, per i soggetti con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 inferiori a 2 milioni di euro. Questi soggetti potranno effettuare i versamenti sospesi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (slitta al 1° giugno in quanto la scadenza cade di domenica), oppure in cinque rate mensili (prima rata 31 maggio 2020).
L’intreccio con le disposizioni precedentemente emanate rende piuttosto complessa la mappa dei versamenti sospesi.
Nel Decreto sono elencate una serie di attività, particolarmente danneggiate dall’emergenza in atto, che potranno beneficiare della sospensione dei versamenti, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020. Tra le attività rientranti in questa categoria vi sono quelle turistico-ricettive, bar e ristoranti. Pertanto, sono da ritenersi incluse anche le attività agrituristiche.
Per tali attività, i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (differita a lunedì 1° giugno), oppure ratealmente fino ad un massimo di cinque mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Per tutti i contribuenti con ricavi o compensi, relativi all’anno 2019, inferiori a 2 milioni di euro, sono sospesi tutti i versamenti in autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo  2020 (IVA, ritenute di lavoro dipendente o autonomo, contributi, premi assicurazioni obbligatorie, ecc.). Il versamento di tali somme dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio
2020 (differita a lunedì 1° giugno), oppure ratealmente fino ad un massimo di cinque mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
Per gran parte delle imprese agricole, obbligate alla sola contabilità IVA, si ritiene che il limite di  riferimento di 2 milioni di euro sia riconducibile al volume d’affari ma, anche per questo, occorrerà attendere conferme ufficiali.
Come anticipato, per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Entro il 30 giugno 2020 si dovrà procedere all’effettuazione degli adempimenti fiscali sospesi.
Sono sospesi anche i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di:

· accertamenti esecutivi delle Entrate;
· avvisi di addebito dell’INPS;
· atti di accertamento emessi delle Dogane;
· atti esecutivi emessi dagli enti locali.


I relativi versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Entro il 1° giugno, in unica soluzione, potranno essere effettuati i versamenti della rata della rottamazione-ter in scadenza il 28 febbraio e della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione Europea, in scadenza il 31 marzo 2020.
Infine, per i compensi percepiti dal 16 al 31 marzo 2020 da soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, non si dovranno operare le ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro  dipendente o assimilato.

 

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