Passa a larga maggioranza, con il solo voto contrario della Lega Nord, l’emendamento alla Comunitaria, la legge europea 2013-bis, sull’etichettatura e l’anti rabbocco per le bottiglie di olio d’oliva. Per la Cia è un passaggio importante per garantire trasparenza e qualità ai consumatori e per tutelare i produttori da falsi e sofisticazioni, visto che la norma mette fine alle oliere anonime spesso riempite con prodotti di basso livello spacciati per extravergine. La Camera ha anche votato l’emendamento per innalzare dal 12 al 20% la quantità minima di frutta che deve essere contenuta nelle bibite, che è passato con 217 voti a favore e 49 contrari.

Nel dettaglio sono previste le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 4, è così sostituito: «4. Nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo, l’indicazione dell’origine è immediatamente preceduta dall’indicazione del termine “miscela”, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) di esecuzione della Commissione 13 gennaio 2012, n. 29/2012, stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.»;
b) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono inserite le seguenti: «o vergini»;
c) all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta.».
d) all’articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
e) all’articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le presenti disposizioni non si applicano agli oli di oliva vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati firmatari dell’associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo.».
f) all’articolo 16, dopo il comma 3, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» è inserita la seguente: «nazionali»;
g) all’articolo 43, comma 1-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «alchil esteri più metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».


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